IL CASO E LA SOLUZIONE DELLA CORTE
La Cassazione con la sopraindicata ordinanza respinge il ricorso di una famosa maison orafa la quale chiedeva i danni a una società che, in violazione del regolamento UE n. 330/2010, vendeva i suoi gioielli in un outlet di provincia.
Il regolamento invocato dal ricorrente, attribuisce al titolare del marchio la possibilità di opporsi all’ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti, malgrado siano stati immessi nel territorio comunitario, in presenza di una rete di distribuzione selezionata.
Un requisito che, nel caso esaminato, i giudici non hanno riscontrato.
La Cassazione, pur dando atto dell’indubbio prestigio e della notorietà della maison, ha negato che fossero stati effettivamente applicati i criteri da questa scelti per i rivenditori della sua rete: dall’eleganza delle gioiellerie, come Bulgari e Cartier, al prestigio delle località.
In un elenco di 90 distributori, infatti, ben 25 esercizi non erano in capoluoghi di provincia né in zone di interesse turistico.
Detto questo però i giudici di legittimità, chiariscono che anche dando per scontata l’esistenza della distribuzione selettiva, indicata dalle norme comunitarie, il solo fatto di vendere i gioielli al di fuori del circuito prescelto, non basterebbe a provare il pregiudizio, neppure potenziale all’immagine del brand.
Nello specifico la collocazione dei gioielli – prodotti da una casa scelta da oltre 70 anni da personaggi del jet set internazionale per i loro cadeaux – in un negozio situato all’interno di un outlet di provincia nono reca un vulnus al marchio solo perché gli “outlet, così come i centri commerciali, non rispondono ai requisiti di eccellenza che la maison adotta”.