Bancarotta fraudolenta: non si può tenere la contabilità a “macchia di leopardo”

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta la tenuta della contabilità a “macchia di leopardo”, ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità. Così ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 44637/2021.

La Cassazione penale con la sentenza n. 44637/2021 ha statuito che la tenuta della contabilità cosiddetta a “macchia di leopardo”, ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità sono condotte che integrano il reato di bancarotta documentale fraudolenta.

Il fatto

In sede di appello, due imputati erano condannati, in qualità di soci accomandatari di una società fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta della contabilità in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, lamentandosi, per quanto di interesse in questa sede, che la mancanza dei libri sociali e della documentazione contabile in originale non era imputabile agli accomandatari, in quanto essi furono vittime di ruberie e distruzioni durante il sequestro dell’albergo in dipendenza di altro procedimento e comunque il curatore avrebbe potuto richiedere la contabilità al commercialista, avendo lo stesso riferito che nel suo studio era custodita online tutta la contabilità. Inoltre, la tesi del curatore- secondo la quale da una certa data in poi la tenuta della contabilità sarebbe stata cambiata- sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni testimoniali sicché difetterebbe l’elemento soggettivo all’uopo richiesto dall’art. 216 L.F., non essendo emersa la prova del dolo dell’imputato di tenere le scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, quanto piuttosto una generale negligenza, che avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione del fatto ex art. 217 R.D. n. 267/1942.
Inoltre, uno dei due imputati contestava che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che la sua partecipazione all’accaduto era stata minima se non addirittura inesistente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la loro genericità.

Quanto alla circostanza che la mancanza di contabilità potesse dipendere da profili indipendenti dalla loro volontà, i giudici di merito avevano esaminato tale profilo giungendo a conclusioni con cui i ricorsi non si confrontano in modo adeguato. In particolare, in sede di merito si era osservato come già dalla documentazione consegnata al curatore fosse possibile rilevare l’incompletezza delle annotazioni, tali da non consentire una corretta rappresentazione dei dati, come ad esempio quelli contenuti nel libro inventari, tenuto correttamente solo fino ad un anno di molto antecedente la dichiarazione di fallimento. In secondo luogo, si era osservato come ad un certo momento si fosse modificata la modalità di rilevazione degli eventi aziendali, utilizzando un conto unico riepilogativo denominato disponibilità finanziarie, nel quale confluivano tutte le movimentazioni e da quel momento iniziavano a registrarsi anche le maggiori perdite. Quanto al registro IVA, lo stesso era risultato mancante sino ad una certa data, poi tenuto con le annotazioni prescritte ma successivamente era omessa ogni registrazione, sicché tale tenuta non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio societario.

Lo stesso commercialista della società asseriva che se era vero che egli conservava informaticamente presso il suo studio i dati relativi alle scritture contabili dell’impresa, andava altresì considerato che, stante la modalità di tenuta con un unico conto disponibilità finanziarie, egli non disponeva di tutte le “pezze di appoggio” necessarie, per la mancanza di documentazione fornita dal cliente che non depositava gli estratti conto con le specifiche, spesso fornendo spiegazioni solo telefonicamente. Pertanto, anche se alcuni libri rinvenuti apparivano tenuti in modo formalmente corretto, le operazioni annotate non erano, comunque, verificabili nella loro effettività, per assenza di fatture ed altri documenti utili a tale scopo. In effetti, più volte la Cassazione ha evidenziato come la tenuta della contabilità c.d. a “macchia di leopardo”, ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità (come in parte avvenuto nella fattispecie in esame) sono condotte che integrano il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2, seconda parte, L.F., essendo lo stato delle scritture tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio.

Tali considerazioni consentono di concludere nel senso della responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 216 L.F. essendo stata la contabilità tenuta in modo parziale e incompleto, tanto da non consentire, come evidenziato dal curatore, di ricostruire il patrimonio sociale ed il movimento degli affari della società fallita. Inoltre, la contabilità risulta essere stata tenuta altresì in maniera non corretta per la mancanza di documentazione, che gli imputati non hanno mai fornito: questa la ragione della utilizzazione di un conto unico nel quale si erano fatte confluire tutte le movimentazioni. In tale contesto non ha alcuna rilevanza l’eventuale dispersione della documentazione contabile per le ruberie e le frequenti incursioni presso i locali dell’albergo sottoposto a sequestro, ove era custodita tale documentazione, avendo rilevato i giudici di merito come le scritture contabili rinvenute/consegnate alla curatela già in sé si presentassero incomplete; inoltre, risulta dirimente la circostanza circa la carenza di prova- stante l’assenza di elementi oggettivi deponenti in tal senso- in merito al fatto che la documentazione mancante fosse proprio quella oggetto di azioni predatorie in danno dell’albergo, non essendo peraltro immaginabile un’appetibilità delle scritture di una società per malintenzionati.

Buone vacanze!

Vi comunichiamo che lo Studio Legale SLS – Lawyers rimarrà chiuso dal 5 al 27 agosto 2023. Vi auguriamo di trascorrere serene e rigeneranti vacanze estive. Sarà un piacere, a partire dal 28 agosto 2023, continuare il percorso assieme a Voi tutti.

Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers