La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23484/2021 ha statuito che, ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, il valore da utilizzare è quello dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties). Fra questi non rientrano “gli altri proventi” che corrispondano, invece, a sopravvenienze attive derivanti, “una tantum”, dalla contestuale riduzione dell’accantonamento per rischi iscritto nell’esercizio precedente.
Il caso
La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del reclamo ex art. 18 L.F. proposto da I.A. S.r.l. in liquidazione, ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Verona, su istanza della C. S.r.l.
La Corte del merito ha ritenuto la reclamante non assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.F.; poiché, secondo quanto emergente dai bilanci depositati da I.A. S.r.l, l’attivo patrimoniale negli ultimi tre esercizi era inferiore ad € 300.000,00 e l’ammontare dei debiti scaduti non risultava superiore ad € 500.000,00.
Avverso la sentenza C. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
In particolare, con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lett. b), L.F. e 2425, lett. a), c.c., perché fra i ricavi lordi rilevanti ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’impresa vanno inclusi quelli indicati nella voce A5 del conto economico, “altri ricavi e proventi”.
La soluzione della corte
Secondo gli Ermellini il suddetto motivo non merita accoglimento, poiché ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l’effettiva consistenza economica e finanziaria.
Fra questi non rientrano “gli altri proventi” che, come nella specie, corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, “una tantum”, dalla contestuale riduzione dell’accantonamento per rischi iscritto nell’esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente; accantonamento che rappresenta null’altro che una passività potenziale (la possibile perdita originata dalla vertenza), il cui effettivo concretizzarsi, oltre che effettivo ammontare, è subordinato al verificarsi di un evento futuro (il passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia).
La variazione contabile che scaturisce dal definitivo venir meno (in tutto o in parte) della passività prudenzialmente stimata nel fondo rischi non è dunque, all’evidenza, in alcun modo correlata alla gestione ordinaria (caratteristica o meno) dell’impresa e non può pertanto essere considerata un ricavo in senso tecnico.