Accordi di ristrutturazione dei debiti: il socio non è legittimato a opporsi all’omologazione

L’imprenditore in stato di crisi può proporre ai suoi creditori un accordo attraverso il quale “ristruttura” la propria esposizione debitoria e tenta il risanamento. L’accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e deve essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Il problema che si pone riguarda la posizione del socio che vanti un credito nei confronti della società, ma che sia estraneo all’accordo. Il Tribunale di Napoli con il decreto del 3 maggio 2021, in particolare, ha analizzato se il socio possa proporre opposizione all’omologazione.

Nel caso in esame una società di capitali, parte di un gruppo, ha presentato ricorso al fine di ottenere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, presentando anche una proposta di transazione fiscale.

Un socio della società controllante e alcuni lavoratori si sono opposti all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione presentato. In particolare, il socio ha evidenziato di essere legittimato a opporsi all’omologazione, sia perché creditore non aderente all’accordo proposto, sia perché interessato secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 4, l.fall.

Il Tribunale di Napoli ha affermato che l’opponente non ha un interesse concreto e attuale a opporsi all’omologazione, in quanto gli atti che concernono l’amministrazione della società possono essere oggetto di impugnazione solo attraverso gli strumenti predisposti dall’ordinamento. Dopo aver esaminato anche gli altri aspetti dei ricorsi presentati, il Tribunale ha rigettato le opposizioni e ha omologato gli accordi di ristrutturazione e la correlata transazione fiscale.

La pronuncia del Tribunale campano consente di svolgere qualche breve considerazione in merito agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Come è noto, l’imprenditore in stato di crisi può proporre ai suoi creditori un accordo attraverso il quale “ristruttura” la propria esposizione debitoria e tenta il risanamento. L’accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e deve essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Il problema che si pone riguarda la posizione del socio che vanti un credito nei confronti della società, ma che sia estraneo all’accordo. In particolare, ci si chiede se possa proporre opposizione all’omologazione.

Il Tribunale di Napoli ha affermato che il socio si trova in una posizione interna alla società; di conseguenza, può impugnare le scelte di gestione sociale attraverso le azioni specificatamente a lui riservate, ma non può opporsi all’omologazione degli accordi di ristrutturazione proposti dalla debitrice.

In effetti il socio, proprio perché terzo rispetto agli accordi di ristrutturazione stipulati dalla società, è privo di alcun interesse a far valere l’inammissibilità degli accordi stessi. La mala gestio dell’organo amministrativo può essere oggetto di contestazione mediante il promovimento di un’azione di responsabilità o la presentazione di una denuncia al tribunale del sospetto di gravi irregolarità (come avvenuto nel caso in esame).

Naturalmente, l’omologazione degli accordi presentati non lascia il socio a essi estraneo privo di tutela. Infatti, in caso di mancato soddisfacimento del credito vantato, nulla gli impedisce di presentare istanza per la dichiarazione di fallimento, trattandosi di un soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione (Cass. sez. I, 22 maggio 2019, n. 13850).