Una importante novità giurisprudenziale in tema di fondo patrimoniale dalla Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8201/2020, estende lo spettro protettivo promanante dal fondo patrimoniale, avendo stabilito nella pronuncia de qua come non sia possibile procedere all’esecuzione sui beni vincolati attraverso il predetto fondo qualora il credito per cui si vuole procedere sia: «… solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia».

Si ricordi, prima di proseguire, come per fondo patrimoniale s’intenda quello “strumento” giuridico attraverso il quale i coniugi – oppure i soggetti uniti civilmente (ma non che siano meri conviventi di fatto) – vincolano determinati beni (che possono essere immobili, mobili registrati e anche titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In relazione a tale ultima nozione può utilmente ricordarsi come la Corte tenda costantemente ad attribuirle portata assai più ampia, precisando, sul punto, come le necessità del ménage familiare non possano ridursi ai meri bisogni essenziali della famiglia.

Sotto il profilo della tutela dei beni contenuti nel fondo è opportuno ricordare come, ex art. 170 Cod. civ., i creditori non possano esperire azioni esecutive sui predetti beni (e sui frutti che da essi derivino) qualora i debiti per cui si procede siano stati originati da necessità estranee ai bisogni familiari. Dalla regola codicistica ora enunciata, pertanto, deriva la necessità, per il debitore che si opponga all’azione esecutiva, di provare come il creditore procedente fosse a conoscenza del fatto che il debito era stato contratto per bisogni diversi da quelli familiari, giacché il fondo patrimoniale non tutelerà i beni ivi inseriti qualora essi siano esecutati per debiti contratti in conseguenza di manifesti bisogni familiari.

Il concetto di “bisogno familiare”, come si accennava, è stato interpretato estensivamente dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte. Di conseguenza, al fine di stabilire gli esatti confini dell’anzidetta nozione, non dovrà farsi riferimento alle sole esigenze indispensabili (come l’abitazione, l’istruzione della prole, etc.) ma, anche, a tutto quanto sia connesso alla necessità di pieno mantenimento e armonico sviluppo della famiglia medesima. Si tenga presente, per concludere questa sintetica disamina, come la medesima regola di orientamento debba valere anche quando si tratti di obbligazioni risarcitorie, giacché il fondo patrimoniale non potrà fornire alcuno scudo all’azione esecutiva eventualmente esperita qualora la fonte dell’obbligo al risarcimento sia pur sempre ricollegabile al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Infine, va sempre tenuto presente come i beni contenuti nel fondo patrimoniale – qualora esso sia dichiarato inefficace in conseguenza e per effetto dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) – potranno essere sempre oggetto di esecuzione forzata.

Buone vacanze!

Vi comunichiamo che lo Studio Legale SLS – Lawyers rimarrà chiuso dal 5 al 27 agosto 2023. Vi auguriamo di trascorrere serene e rigeneranti vacanze estive. Sarà un piacere, a partire dal 28 agosto 2023, continuare il percorso assieme a Voi tutti.

Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers