Con decreto del 7 settembre 2023, la Prima Presidente della Suprema Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni oggettive per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale (ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c.), disposto con l’ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di Salerno.
Nel caso in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a decidere il contrasto insorto nella giurisprudenza di merito con riguardo al piano di ammortamento alla francese, frequentemente adottato dalle banche nella stipula dei mutui ipotecari.
Il piano di ammortamento alla francese prevede la corresponsione di rate costanti nelle quali la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è crescente.
Ciò detto, la questione che si pone attiene all’indeterminatezza delle condizioni dei piani di ammortamento alla francese, sia per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta, sia per l’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo superiore a quello pattuito.
Sul punto, vi sono, infatti, due diversi orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Il primo che afferma che il piano di ammortamento consegnato al cliente gli consentirebbe comunque di desumere la modalità adottata per l’obbligazione restitutoria; il secondo che, invece, sostiene che l’ammortamento alla francese comporterebbe un importante aumento complessivo del costo del finanziamento, tale da richiedere un’espressa previsione contrattuale.
Da qui il contrasto giurisprudenziale.
È evidente che la questione interpretativa, poiché suscettibile di porsi in numerosi giudizi, è di estrema importanza e determina l’indispensabilità dell’esercizio della funzione nomofilattica da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.