IL CASO
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Alfa un atto di recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo che veniva impugnato.
Poco dopo la notifica del ricorso, l’ufficio per l’intera somma pretesa con l’atto impositivo sospendeva un rimborso Iva richiesto dalla contribuente, erogando solo la differenza.
Successivamente, l’ente impositore notificava alla società Alfa una cartella di pagamento con la quale richiedeva il versamento degli importi relativi all’atto di recupero (imposte, interessi e sanzioni) in pendenza di contenzioso.
La società impugnava la cartella di pagamento, rilevando che la somma richiesta a titolo provvisorio era già nella disponibilità dell’ente impositore avendo sospeso un rimborso per l’importo corrispondente all’atto impositivo. Deduceva quindi che con la cartella si duplicava la pretesa.
Le doglianze della società Alfa, tuttavia, venivano rigettate dai giudici di primo grado che ritenevano legittimo l’operato dell’ente impositore.
Avverso tale pronuncia veniva proposto appello.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
Il collegio di secondo grado evidenzia innanzitutto che, per la medesima pretesa erariale, l’amministrazione finanziaria aveva proposto due distinte cautele (ossia la sospensione del rimborso e la cartella), raddoppiando le somme richieste.
In tal modo la contribuente, di fatto, avrebbe dovuto quindi versare due volte le stesse somme: una volta a seguito della cartella e una volta per via della sospensione del rimborso Iva. Per tale ragione, avendo già l’ufficio tutelato la propria pretesa con la sospensione del rimborso, la successiva cartella di pari importo era illegittima.
La decisione dei giudici di secondo grado richiama, peraltro, una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 2320/2020) che ritiene illegittimo il comportamento dell’ufficio che agisce con un’ingiustificata duplicazione della cautela in proprio favore e un carico eccessivo per il contribuente.
Ciò, infatti, viola il principio di collaborazione e buona fede (sancito nell’articolo 10, comma 1, dello statuto del contribuente) e di solidarietà (sancito nell’art. 2 della Costituzione) che deve ispirare anche i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino.
L’amministrazione, in definitiva, non può tutelarsi due volte, anche se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito nei confronti del contribuente.