Illegittima la cartella di pagamento se l’ufficio richiedente ha già bloccato un rimborso

La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche con la sentenza n. 752/4/2023 ha precisato che: "se l’Ufficio nell’erogazione di un rimborso ha sospeso il pagamento della somma relativa a un atto impositivo oggetto di contenzioso, non può poi pretendere mediante iscrizione a ruolo il medesimo importo, avendo già recuperato le somme richieste con altre modalità".

IL CASO

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Alfa un atto di recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo che veniva impugnato.

Poco dopo la notifica del ricorso, l’ufficio per l’intera somma pretesa con l’atto impositivo sospendeva un rimborso Iva richiesto dalla contribuente, erogando solo la differenza.

Successivamente, l’ente impositore notificava alla società Alfa una cartella di pagamento con la quale richiedeva il versamento degli importi relativi all’atto di recupero (imposte, interessi e sanzioni) in pendenza di contenzioso.

La società impugnava la cartella di pagamento, rilevando che la somma richiesta a titolo provvisorio era già nella disponibilità dell’ente impositore avendo sospeso un rimborso per l’importo corrispondente all’atto impositivo. Deduceva quindi che con la cartella si duplicava la pretesa.

Le doglianze della società Alfa, tuttavia, venivano rigettate dai giudici di primo grado che ritenevano legittimo l’operato dell’ente impositore.

Avverso tale pronuncia veniva proposto appello.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Il collegio di secondo grado evidenzia innanzitutto che, per la medesima pretesa erariale, l’amministrazione finanziaria aveva proposto due distinte cautele (ossia la sospensione del rimborso e la cartella), raddoppiando le somme richieste.

In tal modo la contribuente, di fatto, avrebbe dovuto quindi versare due volte le stesse somme: una volta a seguito della cartella e una volta per via della sospensione del rimborso Iva. Per tale ragione, avendo già l’ufficio tutelato la propria pretesa con la sospensione del rimborso, la successiva cartella di pari importo era illegittima.

La decisione dei giudici di secondo grado richiama, peraltro, una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 2320/2020) che ritiene illegittimo il comportamento dell’ufficio che agisce con un’ingiustificata duplicazione della cautela in proprio favore e un carico eccessivo per il contribuente.

Ciò, infatti, viola il principio di collaborazione e buona fede (sancito nell’articolo 10, comma 1, dello statuto del contribuente) e di solidarietà (sancito nell’art. 2 della Costituzione) che deve ispirare anche i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino.

L’amministrazione, in definitiva, non può tutelarsi due volte, anche se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito nei confronti del contribuente.

Buone vacanze!

Vi comunichiamo che lo Studio Legale SLS – Lawyers rimarrà chiuso dal 5 al 27 agosto 2023. Vi auguriamo di trascorrere serene e rigeneranti vacanze estive. Sarà un piacere, a partire dal 28 agosto 2023, continuare il percorso assieme a Voi tutti.

Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers